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Roma, 31 maggio 2017
Circolare n. 100/2017
Oggetto: Tributi – IVA -
Proroga al 12 giugno delle liquidazioni – DPCM
22.5.2017, su G.U. n. 124 del 30.5.2017.
E’ stata ufficializzata la preannunciata proroga al 12 giugno p.v. del termine per la
comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relativi al primo trimestre 2017 in
origine fissato al 31 maggio (D.L. n. 193/2016).
In merito alle modalità di compilazione delle
comunicazioni l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicando
sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it)
le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions). In particolare è stato precisato che non
occorre inviare la comunicazione in caso di assenza di dati contabili, mentre
l’obbligo sussiste in caso di liquidazione a credito. Per le operazioni attive
l’imponibile, anche in caso di esigibilità differita, deve essere indicato con
riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, mentre l’imposta va
indicata per il periodo in cui diventa esigibile. Nel caso di operazioni che
rientrano nel meccanismo del reverse charge, il cessionario o committente deve indicare il
relativo imponibile nelle operazioni passive, mentre il cedente o prestatore
deve indicarlo nelle operazioni attive.
Autotrasporto:
Come già accadeva nello spesometro, gli
autotrasportatori che si avvalgono del regime trimestrale specifico per il
settore (art.74 c.4 DPR 633/72) devono indicare le
fatture emesse nella comunicazione del trimestre in cui le fatture sono state
registrate: ad es. la fattura emessa a gennaio e registrata ad aprile andrà
indicata nella comunicazione del secondo trimestre.
La trasmissione dei dati potrà essere effettuata
direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato
(professionisti, Caf) utilizzando i modelli e le
specifiche tecniche dell’Agenzia.
Si rammenta che oltre all’obbligo di trasmissione dei
dati delle liquidazioni il D.L. 193/2016 ha introdotto, in sostituzione del
precedente spesometro annuale, l’obbligo di trasmissione
trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute; solo per quest’anno tali
comunicazioni saranno semestrali, con scadenza il 16 settembre 2017 per il primo
semestre ed il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.96/2017 e 74/2017 |
Codirettore |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 124 del 30.5.2017
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017
Differimento, per l'anno 2017, del termine
di trasmissione delle
comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA relativi al
primo semestre 2017.
IL PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di
semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in
sede di
dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12,
comma 5, il quale prevede che, con
decreto
del
Presidente del Consiglio
dei ministri, tenendo
conto delle
esigenze generali dei
contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili
d'imposta o delle esigenze
organizzative
dell'amministrazione,
possono essere
modificati i termini riguardanti gli
adempimenti dei
contribuenti relativi a
imposte e contributi dovuti
in base allo
stesso decreto;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato
il regolamento recante
«Modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta
sul valore aggiunto»;
Visti gli articoli 21 e
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122,
concernenti,
rispettivamente, «Comunicazione dei dati
delle fatture
emesse e
ricevute» e «Comunicazioni dei
dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A»;
Visto l'art.
4, del decreto-legge
22 ottobre 2016,
n. 193,
convertito con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225,
concernente «Disposizioni recanti
misure per il
recupero
dell'evasione»;
Visto, in particolare,
l'art. 4, comma 4, decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, che ha confermato il termine previsto dall'art.
21, del
citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 per la trasmissione
delle
comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA di cui
all'art. 21-bis dello stesso decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;
Visto il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate 27
marzo 2017
concernente «Definizione delle informazioni da trasmettere
e delle modalita' per la comunicazione dei dati delle fatture emesse
e ricevute e dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA di
cui agli
articoli 21 e 21-bis
del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 e
modifica dei termini
per la
trasmissione dei dati
delle fatture
stabiliti dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate
del 28 ottobre
2016, numero 182070»;
Vista la legge 27 luglio
2000, n. 212, recante «Disposizioni
in
materia di statuto dei
diritti del contribuente»;
Ritenuto opportuno disporre
un differimento del
termine di
trasmissione
delle comunicazioni
dei dati delle
liquidazioni
periodiche IVA di cui
all'art. 21-bis del decreto-legge
31 maggio
2010, n. 78, introdotto dall'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193,
al fine di agevolare gli
adempimenti posti a
carico dei
contribuenti e degli intermediari;
Su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Differimento, per l'anno 2017, del termine
di trasmissione delle
comunicazioni dei
dati delle liquidazioni periodiche
IVA relativi
al primo trimestre
dell'anno 2017
1. Le comunicazioni dei
dati delle liquidazioni periodiche
dell'imposta
sul valore
aggiunto di cui
all'art. 21-bis del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre
2017
sono trasmesse
entro il 12 giugno 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017
Ufficio
controllo atti P.C.M.
Ministeri giustizia e
affari
esteri,reg.ne prev. n. 1159