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Roma, 31 maggio 2017

 

Circolare n. 100/2017

 

Oggetto: Tributi – IVA - Proroga al 12 giugno delle liquidazioni – DPCM 22.5.2017, su G.U. n. 124 del 30.5.2017.

 

E’ stata ufficializzata la preannunciata proroga al 12 giugno p.v. del termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relativi al primo trimestre 2017 in origine fissato al 31 maggio (D.L. n. 193/2016).

 

In merito alle modalità di compilazione delle comunicazioni l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicando sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions). In particolare è stato precisato che non occorre inviare la comunicazione in caso di assenza di dati contabili, mentre l’obbligo sussiste in caso di liquidazione a credito. Per le operazioni attive l’imponibile, anche in caso di esigibilità differita, deve essere indicato con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, mentre l’imposta va indicata per il periodo in cui diventa esigibile. Nel caso di operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge, il cessionario o committente deve indicare il relativo imponibile nelle operazioni passive, mentre il cedente o prestatore deve indicarlo nelle operazioni attive.

 

Autotrasporto: Come già accadeva nello spesometro, gli autotrasportatori che si avvalgono del regime trimestrale specifico per il settore (art.74 c.4 DPR 633/72) devono indicare le fatture emesse nella comunicazione del trimestre in cui le fatture sono state registrate: ad es. la fattura emessa a gennaio e registrata ad aprile andrà indicata nella comunicazione del secondo trimestre.

 

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (professionisti, Caf) utilizzando i modelli e le specifiche tecniche dell’Agenzia.

 

Si rammenta che oltre all’obbligo di trasmissione dei dati delle liquidazioni il D.L. 193/2016 ha introdotto, in sostituzione del precedente spesometro annuale, l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute; solo per quest’anno tali comunicazioni saranno semestrali, con scadenza il 16 settembre 2017 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.96/2017 e 74/2017

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 124 del 30.5.2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017 

Differimento, per l'anno 2017,  del  termine  di  trasmissione  delle

comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi  al

primo semestre 2017.

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in

particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto

del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle

esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili

d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,

possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei

contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo

stesso decreto;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.

100;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante

«Modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto»;

  Visti gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.  122,

concernenti, rispettivamente, «Comunicazione dei dati  delle  fatture

emesse e ricevute»  e  «Comunicazioni  dei  dati  delle  liquidazioni

periodiche I.V.A»;

  Visto  l'art.  4,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,

convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.  225,

concernente   «Disposizioni   recanti   misure   per   il    recupero

dell'evasione»;

  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, decreto-legge 22  ottobre

2016, n. 193, che ha confermato il termine previsto dall'art. 21, del

citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per la trasmissione  delle

comunicazioni dei dati  delle  liquidazioni  periodiche  IVA  di  cui

all'art. 21-bis dello stesso decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78

entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  27

marzo 2017 concernente «Definizione delle informazioni da trasmettere

e delle modalita' per la comunicazione dei dati delle fatture  emesse

e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di  cui  agli

articoli 21 e 21-bis del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  e

modifica dei termini per  la  trasmissione  dei  dati  delle  fatture

stabiliti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate

del 28 ottobre 2016, numero 182070»;

  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in

materia di statuto dei diritti del contribuente»;

  Ritenuto  opportuno  disporre  un  differimento  del   termine   di

trasmissione  delle  comunicazioni  dei   dati   delle   liquidazioni

periodiche IVA di cui all'art. 21-bis  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, introdotto dall'art. 4, comma 2,  del  decreto-legge  22

ottobre 2016, n. 193, al fine di agevolare gli  adempimenti  posti  a

carico dei contribuenti e degli intermediari;

  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

Differimento, per l'anno 2017,  del  termine  di  trasmissione  delle

  comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche  IVA  relativi

  al primo trimestre dell'anno 2017

  1.  Le  comunicazioni  dei  dati  delle   liquidazioni   periodiche

dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  all'art.   21-bis   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relative al primo trimestre  2017

sono trasmesse entro il 12 giugno 2017.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 22 maggio 2017

 

                                                p. Il Presidente     

                                           del Consiglio dei ministri

                                                     Boschi          

 

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze     

          Padoan         

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017

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